FINANZIARIA 2007
10/12/2006 - copyright http://www.agicos.it

FINANZIARIA 2007: APPROVATO EMENDAMENTO SU RIMODULAZIONE SORTI E PREMI DEL LOTTO E NUOVE FORME DI GIOCO

Rimodulazione delle sorti e dei premi delle relative combinazioni e introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi del gioco del Lotto, prevedendo anche modalità di funzione distinte da quelle attuali. Sono queste le modifiche relative al gioco del Lotto contenute nell'emendamento 5.33 approvato nella seduta notturna di ieri alla 5^ Commissione in Senato. Ecco il testo dell'emendamento.

 

5.33

Conseguentemente, all’articolo 5, inserire dopo il comma 9, il seguente comma:

«9-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquesdecies, comma 4 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita` di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.».

 

 

FINANZIARIA 2007: APPROVATI EMENDAMENTI SU NUOVI SUPERENALOTTO E TOTIP, SCOMMESSE SU EVENTI SIMULATI E GARA PER IL SUPERENALOTTO 

Nelle sedute di ieri pomeridiana e notturna della 5^ Commissione del Senato sono stati approvati due emendamenti "chiave" della Finanziaria. Il primo è l'emendamento 5.1 (testo 2), approvato nella sessione pomeridiana, che prevede l'istituzione di un nuovo concorsi pronostico sull'ippica e di nuove scommesse su eventi virtuali. Il secondo, emendamento 5.0.1 (testo 2), da il via libera per la gara relativa alla gestione del SuperEnalotto. Ecco i testi degli emendamenti approvati ieri:

5.1 (Testo 2)

Governo

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. E` istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita` di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita` di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attivita` dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE;

c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche´ negli ippodromi.

9-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, introduce con uno o piu` provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;

b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;

d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.».

5.0.1 (Testo 2)

Governo

Conseguentemente:

All’articolo 5, inserire dopo il comma 9 i seguenti:

«9-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita` di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente piu` conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai piu` qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previsti in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonche´ di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei consumatori;

d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita` di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

9-ter. Al fine di garantire la continuita` di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche´ la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell’operativita` della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo` essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.».

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